L‘INPS, attraverso la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018, ha fornito istruzioni operative in merito all’indennità che accompagna l’età pensionabile spettante a soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale). I chiarimenti si sono resi necessari alla luce dell’art. 1, commi 162-167 della Legge di Bilancio 2018 che, apportando modificazioni alla Legge di Bilancio 2017 con effetti a partire dal 1° gennaio 2018, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari dell’indennità.
Novità. Tra le novità viene prevista:
– per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
– l’estensione del beneficio alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori c.d. “gravosi”, con l’introduzione, inoltre, di nuove categorie in questo elenco;
– l’esclusione tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille;
– la rimodulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018;
– l’accesso anche per coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante.
avv. Stefania Cicerano Giuslavorista ed esperta in materia previdenziale